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Pubblicato:

21 Maggio 2025

Aggiornato:

21 Maggio 2025

“Silenzio-assenso: la sentenza del Consiglio di Stato che ribalta le decisioni comunali”

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“Silenzio-assenso: la sentenza del Consiglio di Stato che ribalta le decisioni comunali”

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La formazione del silenzio-assenso

Il silenzio-assenso si manifesta anche quando l’istanza non è conforme alla normativa di riferimento e l’idea di trasformare i requisiti di validità della situazione silenziosa in elementi costitutivi per il suo completamento vanificherebbe lo spirito di semplificazione dell’istituto. Infatti, non sarebbe vantaggioso per l’operatore se l’amministrazione potesse revocare i benefici della richiesta senza dover seguire alcun procedimento. Questo principio è stato sottolineato dal Consiglio di Stato (Sez. VII) nella sentenza del 9 aprile 2025, n. 3051.

La sentenza del Consiglio di Stato sul silenzio-assenso

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di un cittadino proprietario di un’area in un Comune dove erano stati costruiti 32 box auto in metallo, insieme alle sue sorelle. Le richieste di condono edilizio, presentate nel dicembre 2004, erano state respinte dal Comune nel 2017, dopo più di tredici anni. Il motivo del rifiuto era la non ammissibilità al condono di nuove costruzioni non destinate a scopo residenziale. Secondo il Comune, i box auto, sebbene dichiarati come pertinenze, non potevano beneficiare della sanatoria prevista dalla legge n. 326 del 2003, riservata alle costruzioni residenziali. Inoltre, la documentazione presentata era incompleta, soprattutto per la mancanza del certificato di idoneità statica e per un errore nel calcolo dell’oblazione. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del TAR Campania, sostenendo che nel caso in questione si era verificato il silenzio-assenso. Il ricorrente aveva infatti presentato tutta la documentazione richiesta e completato i pagamenti necessari entro il 2009. Nonostante il Comune avesse chiesto integrazioni e ricevuto i documenti richiesti, non aveva preso alcun provvedimento entro il termine di due anni previsto dalla legge. Di conseguenza, secondo il giudice amministrativo, l’amministrazione aveva perso il diritto di esprimere un parere negativo, anche tramite autotutela, essendo il tempo ormai scaduto.

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