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Pubblicato:

28 Maggio 2025

Aggiornato:

28 Maggio 2025

“La Corte Costituzionale conferma: divieto di costruzione entro 150 metri dalla battigia valido anche per i privati”

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“La Corte Costituzionale conferma: divieto di costruzione entro 150 metri dalla battigia valido anche per i privati”

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Non è incostituzionale la disposizione che ha interpretato il divieto di costruzione entro 150 metri dalla battigia come immediatamente efficace verso i privati

Con la sentenza del 23 maggio 2025, n. 72, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS) in merito all’art. 2, comma 3, della legge regionale siciliana n. 15 del 1991. La norma stabilisce che il divieto di costruzione entro 150 metri dalla battigia, previsto sin dal 1976 dalla legge regionale n. 78, si applichi in modo diretto e immediato anche ai privati, senza la necessità di recepimento nei piani urbanistici comunali. Al centro della controversia vi erano diversi ricorsi contro i dinieghi di condono edilizio e le relative ordinanze di demolizione, emessi da alcuni Comuni per opere abusive realizzate nella fascia costiera tra il 31 dicembre 1976 e il 1° ottobre 1983.

I chiarimenti della Corte Costituzionale

La Consulta ha ribadito che la norma del 1991 ha semplicemente fornito un’interpretazione autentica della legge del 1976, chiarendo che il divieto di edificazione era sin dall’origine vincolante anche per i privati. Ha inoltre respinto l’idea che i proprietari potessero nutrire un legittimo affidamento sul condono, come invece sostenuto dal CGARS in riferimento alla legge regionale n. 37 del 1985. Secondo la Consulta, tale aspettativa non era giustificata, poiché l’evoluzione normativa tra il 1976 e il 1985, comprese le disposizioni transitorie e le ulteriori leggi regionali, non lasciava spazio a dubbi sulla non sanabilità delle opere realizzate entro i 150 metri dalla costa. Di conseguenza, nessun affidamento meritevole di tutela può essere riconosciuto ai proprietari delle costruzioni abusive ricadenti in quella fascia.

>> IL TESTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, 23 MAGGIO 2025, n. 72.

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