Pubblicato:
26 Maggio 2025
Aggiornato:
26 Maggio 2025
“Convocazione del consiglio comunale: mozione di sfiducia o mozione ordinaria? Il parere del Dipartimento e le implicazioni”
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“Convocazione del consiglio comunale: mozione di sfiducia o mozione ordinaria? Il parere del Dipartimento e le implicazioni”
 
					
Indice
Convocazione del consiglio per mozione di sfiducia nei confronti del sindaco
Tramite il parere del 21 maggio 2025, il Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali) ha risposto a un quesito posto da una Prefettura riguardo alla validità di una richiesta di convocazione del consiglio comunale finalizzata alla discussione di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco. La richiesta era stata sottoscritta da quattro consiglieri di minoranza, sui dodici complessivamente assegnati all’Ente, facendo riferimento all’art. 39, comma 2, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) e a specifiche disposizioni del regolamento consiliare. In assenza di riscontro da parte del presidente del consiglio comunale, i firmatari si erano rivolti al prefetto per sollecitare un intervento sostitutivo ai sensi del comma 5 dello stesso art.
Il parere del Dipartimento: criteri sostanziali e soglia numerica
Il Dipartimento ha rilevato che l’istanza presentata non rispetta i requisiti previsti dall’art. 52 del TUEL, che regola espressamente le mozioni di sfiducia. Mancano infatti due elementi fondamentali: una motivazione adeguata e il numero minimo di sottoscrizioni, pari ad almeno due quinti dei consiglieri assegnati all’Ente. Con riferimento al caso esaminato, su dodici consiglieri il quorum necessario corrisponde a 4,8 e, secondo quanto chiarito dalla circolare ministeriale n. 1434 del 4 febbraio 2021 (fondata sul parere n. 129/2021 del Consiglio di Stato), tale cifra va arrotondata per eccesso a cinque. Pertanto, con solo quattro firme, la mozione non è formalmente ricevibile e il presidente del consiglio non ha l’obbligo di procedere alla convocazione dell’assemblea.
Mozione ordinaria o mozione di sfiducia? Le implicazioni
Nel parere si evidenzia inoltre che il documento presentato sembrerebbe configurarsi come una mozione ordinaria ai sensi dell’art. 26 del regolamento consiliare, volta a sollecitare un dibattito politico generico sull’operato dell’amministrazione, ma priva degli effetti propri di una mozione di sfiducia. Una distinzione che il Ministero giudica dirimente: solo le mozioni di sfiducia disciplinate dall’art. 52 del TUEL possono condurre alla cessazione anticipata del mandato del sindaco. Il parere conferma così la necessità di un rigoroso rispetto dei requisiti formali e numerici, a garanzia della legittimità dell’azione amministrativa e dell’equilibrio tra gli organi dell’ente locale.
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