“Accesso ai nominativi dei cittadini assistiti: il ruolo del consigliere comunale e i limiti della privacy”

Richiesta d’accesso di un consigliere comunale ai nominativi dei cittadini assistiti

Vi segnaliamo il recente parere emesso dal Ministero dell’Interno (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) in data 27 maggio 2025 riguardante la richiesta di accesso da parte di un consigliere comunale ai nominativi dei cittadini che usufruiscono di assistenza socio-sanitaria e quelli monitorati dai servizi sociali. Il Dipartimento ha chiarito il diritto di accesso dei consiglieri comunali secondo l’art. 43 del Testo unico degli Enti locali (TUEL), riconoscendo la possibilità di ottenere informazioni funzionali all’esercizio del mandato, ma limitando tale accesso all’attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo del consiglio comunale.

Tutela della privacy e ruolo del consigliere comunale

L’accesso ai dati sensibili come i nominativi dei cittadini assistiti richiede un equilibrio tra il diritto di conoscenza del consigliere e la tutela della riservatezza dei soggetti terzi. I consiglieri comunali sono vincolati al segreto d’ufficio e, anche in caso di accesso consentito, l’ente deve proteggere i dati non strettamente necessari in conformità con il GDPR.

I limiti funzionali del diritto di accesso

Il Dipartimento sottolinea che l’accesso agli atti non deve interferire con le prerogative del sindaco e della giunta, che hanno funzioni diverse da quelle del consiglio. L’istanza del consigliere deve essere motivata da esigenze legate al mandato e non deve intaccare le funzioni degli altri organi dell’ente. In caso di legittimità, l’ente potrà rilasciare la documentazione richiesta con la dovuta tutela dei dati personali non pertinenti.

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